Dott. Vincenzo Alvino

SPECIALISTA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA
PERFEZIONATO IN ECOGRAFIA E MEDICINA PRENATALE
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Consigli - Lavoro E Gravidanza

L'unico autorizzato ad effettuare una consulenza medica ed esprimere un parere riguardo ad una vostra richiesta è il vostro medico, per cui tutte le informazioni presenti sul sito hanno carattere puramente informativo e non possono in alcun modo sostituire quello che è il suo parere.

DIRITTI LAVORATIVI DELLA DONNA GRAVIDA

 

Ogni coppia deve conoscere i propri diritti in ambito lavorativo, per poter godere di questi in corso di gravidanza e durante la maternità.

Le norme che regolano la maternità e i congedi parentali si trovano nel:

Testo Unico "sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità" (Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151):

La legge riguarda:

  • Congedo di maternità: astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;

  • Congedo di paternità: astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo per maternità;

  • Congedo parentale: astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice e del lavoratore;

  • Congedo per malattia del figlio: astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa.

Per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

Il Testo Unico prevede che la madre (e in determinati casi anche il padre) possano avvalersi dei seguenti congedi:

Astensione anticipata dal lavoro: se il medico specialista Ostetrico-Ginecologo del SSN o con esso convenzionato o medico competente ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro attesti che esistano:

  • Gravi complicanze nella gestazione o preesistenti condizioni morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

  • Condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e/o del feto;

  • Mansioni faticose, pericolose e insalubri da cui la lavoratrice gravida non possa essere spostata.

I Servizi Ispettivi del Ministero del Lavoro possono disporre, sulla base dell'accertamento medico certificato dell'Ostetrico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria, per uno o più periodi di durata determinata dallo stesso Ispettorato del Lavoro.

Si devono distinguere due alternative:

  • Congedo anticipato richiesto per un periodo di tempo (nel certificato viene indicata la prognosi): la lavoratrice deve riprendere il lavoro alla scadenza del termine indicato nel certificato medico da essa prodotto o prolungare la malattia con ulteriore certificato;

  • Congedo anticipato richiesto fino all'inizio del normale congedo di maternità (non è indicata una prognosi): nella ricevuta rilasciata dal Servizio Ispettorato Lavoro alla lavoratrice all'atto della ricezione della documentazione (e da consegnare quanto prima al datore di lavoro) è già riportata la dicitura che "la lavoratrice è da considerarsi fin da subito in congedo di maternità anticipato"; pertanto non è necessario presentare alcun certificato di malattia.

Astensione Obbligatoria Flessibile:

Per cui la gestante deve astenersi dal lavoro per cinque mesi intorno alla data del parto.

Tali mesi possono essere goduti in maniera flessibile e quindi 1 o 2 mesi prima del parto e 3 o 4 mesi dopo il parto. Per poter esercitare il diritto di ridurre l'astensione obbligatoria flessibile prima del parto è necessaria un'attestazione medica dalla quale emerga che da tale scelta non possono conseguire pregiudizi alla salute della gestante e del feto. La flessibilità dell'astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno a un massimo di un mese. Il periodo di flessibilità, anche quando è già stato accordato, può essere poi ridotto, espressamente, su richiesta della lavoratrice, o implicitamente, per fatti intervenuti. In caso di parto prematuro la madre ha diritto all'intero periodo di astensione obbligatoria, pari a 5 mesi. In tal caso i giorni non goduti sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

Tale diritto può spettare anche al padre quando:

  • La madre lavoratrice non se ne avvalga;

  • La madre sia lavoratrice autonoma;

  • Il padre sia affidatario esclusivo;

  • La madre sia gravemente inferma;

Mentre il padre ne è escluso quando la madre è casalinga.

Tale norma è applicata anche ai genitori adottivi.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

I documenti per l'astensione obbligatoria, variano a seconda del tipo di lavoro ed in particolare:

  • Per i dipendenti pubblici è necessario: domanda di indennità obbligatoria all'INPS o all'Amministrazione di appartenenza insieme a certificato di gravidanza con le generalità della donna, la qualifica, il mese di gestazione al momento della visita e la data presunta del parto;

  • Per i lavoratori a domicilio, oltre al certificato analogo a quello per dipendenti pubblici, deve essere compilata una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che tutto il lavoro, anche se non completato, è stato consegnato;

  • PPer le lavoratrici autonome oltre al certificato (come per le pubbliche dipendenti) deve essere compilata la domanda predisposta all'INPS con fotocopia della rata contributiva in corso all'inizio della maternità.

Per la domanda di flessibilità, essa deve essere presentata entro il settimo mese di gestazione al datore di lavoro e all'INPS.

Tale domanda deve essere corredata da:

  • Modello MAT, cioè il modulo per la richiesta di congedo di maternità;

  • Dichiarazione dell'azienda della non obbligatorietà della presenza del "medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro" (per i settori che non hanno questo obbligo);

  • Certificato del ginecologo del SSN o convenzionato in cui, nell'ipotesi dell'assenza del medico competente di cui al punto 2, lo specialista deve anche esprimere, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro;

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